Comunicazione delle dimissioni: nuove modalità obbligatorie

Comunicazione delle dimissioni: nuove modalità obbligatorie

lettera-dimissioni

La nuova procedura per la comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sarà operativa dal 12 marzo 2016, come previsto dall’art. 26 del D.lgs 14.09.2015 n. 151. Questo nuovo iter è stato previsto per contrastare il fenomeno delle cosiddette “dimissioni in bianco”.

Il lavoratore dovrà obbligatoriamente compilare in via telematica un modulo, che verrà poi inviato sia al datore di lavoro tramite posta elettronica o pec, e alla Direzione territoriale del Lavoro.

La nuova procedura telematica deve essere utilizzata per le dimissioni o risoluzioni consensuali  che avverranno a far data dal 12 marzo 2016.

Le dimissioni che saranno comunicate con delle modalità diverse da quelle previste dall’art. 26 del D.lgs 14.09.2015 n. 151 sono inefficaci; in tal caso il datore di lavoro può invitare il lavoratore dimissionario a svolgere l’adempimento nella maniera adeguata.

Rimangono esclusi dalla nuova disciplina i seguenti casi:

  • Lavoro domestico
  • Recesso durante il periodo di prova
  • Le dimissioni o il recesso durante il periodo di gravidanza della lavoratrice e nei  primi tre anni di vita del bambino, per le quali rimane l’obbligo della convalida presso le DTL
  • I rapporti di lavoro marittimo
  • I rapporti di lavoro nella Pubblica Amministrazione

Il lavoratore può fare la comunicazione delle dimissioni in due modi:

  • Direttamente, accedendo all’apposita sezione sul sito lavoro.gov.it e abilitandosi tramite il “PIN INPS”, se già lo si possiede, o richiedendolo tramite la procedura on line sul sito dell’INPS
  • Rivolgendosi a dei soggetti abilitati, ovvero i Patronati o le organizzazioni sindacali, gli enti bilaterali e le commissioni di certificazione dei contratti

Una volta portata a termine la procedura, o fatta direttamente o tramite un intermediario abilitato, il modulo verrà inviato tramite posta elettronica o PEC al datore di lavoro e alla DTL territorialmente competente. Solo in tal modo il datore di lavoro potrà considerare valide le dimissioni e procedere alla comunicazione, entro cinque giorni, della cessazione del rapporto di lavoro al Centro per l’Impiego.

In ogni caso il lavoratore ha 7 giorni di tempo per revocare le dimissioni, sempre con le stesse modalità telematiche.

 

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